

Tratto da "Informatore del Sole 24 Ore" del 27.9.2010 - n. 36 - p.36
La normativa antiriciclaggio si applica in Italia a partire dal 29 dicembre 2007 con il nuovo D.Lgs. 231, 21 novembre 2007 che ha recepito la dir. n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (nonché la dir. n. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), abrogando definitivamente le leggi previdenti (1) in materia. La manovra correttiva 2010 (D.Lgs. 78/2010) è intervenuta a modificare il D.Lgs. 231/2007 in merito a limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Ora una circolare ministeriale di agosto 2010 interpreta tali modifiche. Si commentano le novità con tabelle riassuntive per facilitarne la comprensione.
Le novità del decreto - L'art. 20 del D.L. 78/2010 ha modificato gli artt. 49 e 58 del D.Lgs. 231/2007 apportando due sostanziali differenze applicabili a chiunque (non solo ai professionisti) a far data dal 31 maggio 2010:
1. riduzione della soglia di circolazione dei pagamenti in forma libera (per esempio, contante) da Euro 12.500,00 a Euro 5.000;
2. aumento delle sanzioni per chi viola tali norme;
3. introduzione di un nuovo elemento di sospetto: utilizzo ricorrente ma non giustificato del contante ancorché non superi Euro 5.000 (secondo la norma sono vietati infatti "più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati") e prelievo/versamento in contanti tramite intermediari finanziari per importi uguali o superiori a Euro 15.000.
In pratica i trasferimenti di denaro e di titoli al portatore sopra il tetto di Euro 5.000 devono sempre avvenire tramite banca, posta o istituti di moneta elettronica e non possono essere effettuati tramite intermediari finanziari né per mezzo di contanti.
Pertanto anche gli assegni bancari, postali e circolari nonché i vaglia postali e cambiari devono essere emessi per importi inferiori a Euro 5.000 per singolo assegno o vaglia (2) a meno di non produrre un'apposita richiesta scritta alla banca, posta o istituti di moneta elettronica pagando per il singolo strumento di pagamento emesso l'imposta di bollo di Euro 1,50. Oltre Euro 5.000 è infatti obbligatorio inserire la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni intestati a se stessi possono essere infine utilizzati solo per la girata all'incasso presso lo sportello in quanto sussiste il divieto di circolazione.
Inoltre i libretti al portatore devono indicare un saldo inferiore a Euro 5.000 e, qualora al 31 maggio 2010 avessero presentato un saldo superiore, dovranno conformarsi alla relativa riduzione entro il 30 giugno 2011 tramite:
- chiusura del libretto e prelievo del saldo;
- prelievo della somma che sfora il saldo abbattuto a Euro 5.000;
- conversione in libretto nominativo.
Nel tempo le soglie di utilizzo del contante sono state modificate dal legislatore.
E' utile riepilogarle per effettuare operazioni in contanti, anche frazionate, suddivise per importo e vigenza temporale:
1. trasferimenti di denaro contante consentito per importi
Euro 5.000: dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008;
2. trasferimenti di denaro contante consentito per importi
Euro 12.500: dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010;
3. trasferimenti di denaro contante consentito per importi
Euro 5.000: dal 31 maggio 2010.
Le precisazioni della circolare - La circ. n. 281178/10 apporta precisazioni sulle modifiche avvenute all'art. 58 del D.Lgs. 231/2007 in tema di sanzioni. La nuova norma infatti ha elevato l'importo minimo della sanzione a Euro 3.000 per qualsiasi tipo di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore, allo scopo di evitare l'anonimato nei pagamenti effettuati a fini di evasione fiscale o antiriciclaggio.
La circolare, tra i vari argomenti che tratta, chiarisce inoltre l'applicazione della percentuale minima per i trasferimenti superiori a Euro 50.000 effettuati in violazione alle disposizioni stesse (5 volte il minimo percentuale, ovvero 5 volte l'1%, dunque 5%) evidenzia che, in ogni caso, è dovuta la sanzione minima di Euro 3.000,00 (tabella 1).
Le sanzioni relative alla violazioni di tali disposizioni si applicano a partire dal 30 aprile 2008 ma con la manovra correttiva le relative modifiche si applicano a partire dal 31 maggio 2010 (vedi tabella 2 aggiornata in merito alle violazioni).
Tratto da "Informatore del Sole 24 Ore"
(1) Per un quadro normativo completo sulla precedente normativa antiriciclaggio si rimanda all'opera "Codice dello studio professionale", Guida Normativa, Il Sole 24 ORE, a cura di Paola Zambon.
(2) Precisazione introdotta dalla circolare ministeriale.